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COMUNICATO STAMPA Importante principio sancito dalla sentenza n. 519/09/08 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce in materia di ICI di sicuro interesse per quei cittadini abitanti in Comuni che, per le annualità oggetto di accertamento, non avevano ancora approvato i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili. Nella sentenza che segue i giudici tributari leccesi hanno dichiarato nulli e privi di effetti giuridici alcuni avvisi di accertamento notificati ad un contribuente di Nardò proprietario di un terreno edificabile in per gli anni 2001 – 2002 – 2003 nonostante la tabella contenente i valori venali di riferimento fosse stata approvata dal Comune solo nel 2006.Lo rende noto il dott. Luigi Muci, amministratore di Professional Services, una società di servizi legali con sede in Lecce (www.professional-services.it –
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- tel. 0832/347242 – 3347458128) che si occupa, fra l’altro, di consulenza e difesa dei cittadini e che ha promosso il ricorso.Per questi motivi, il componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, GIOVANNI D’AGATA, conclude che applicare il tributo “ora per allora” è, un’operazione scorretta ed illegittima, posto che i pagamenti retroattivi si pongono in palese violazione del principio di irretroattività e dello Statuto del contribuente.Lecce, 24 novembre 2008. Il Componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” Giovanni D’AGATA Con avvisi n. 7341,7993 e 8640, notificati in data 5 gennaio'2007, il Comune di Nardò, tramite ilConcessionario San Giorgio S.p.A., accertava il parziale omesso pagamento dell'imposta I.C.I. perun importo di euro 251,21 per gli armi 2001,2002 e 2003 relativamente ad un terreno edificatoriovalutato euro 45.675,00, dichiarato euro 1.032,91, e di euro 65,57 per il 2002 e 90,10 per il 2003relativamente a due terreni agricoli di cui al foglio 52,particelle 20 e 42.Avverso gli avvisi propone unico ricorso il signor . . rappresentato e difeso dall'aw., che eccepisce carenza di motivazione per mancata allegazione della notavalutativa del dirigente'della Sezione Urbanistica del Comune di Nardò, recepita successivamentenella Deliberazione di Giunta n.418 del 20.06.2006, con effetto retroattivo. Eccepisce inoltre di nonaver avuto in proprietà, negli anni 2002 e 2003, i terreni agricoli, acquistati successivamente con attiCito del 25.10.2004 e del 12.09.2005 e, relativamente al terreno edificatorio, di aver dichiarato unvalore congruo. Eccepisce l'illegittimità del procedimento di fissazione dei criteri di stima e deivalori venali di riferimento perchè fondato su uno studio dello stesso concessionario per lariscossione, nonché l'illegittimità della Deliberazione di Giunta su materia di competenzaesclusiva del Consiglio. Eccepisce,infine, la decadenza del potere impositivo per l'anno 2001.? Chiede l'annullamento degli atti impugnati. In subordine la debenza dell'effettiva imposta per la;i sola area fabbricabile senza applicazione di sanzioni ed interessi, con vittoria di spese.:- ,I I 1 Concessionario,costituendosi in giudizio, sostiene la adeguata motivazione dell'atto,e,nello/ specifico.l’ indicazione della zona del P.R.G. in cui ricadono gli immobili, nonché i criteriutilizzati nella determinazione del valore medio in comune commercio con riferimento anche a due-.atti notarili relativi ad aree omogenee. Esclude la decadenza dei termini in relazione . ~ =,.:l'accertamento per l'anno 2001 in quanto il Comune ha fissato nel quinto anno successivo a. . ~ 'quello cui si riferisce l'imposizione il termine di accertamento per gli effetti dell'art.59 del D.Lgs..1~:446!97, e !a spedizione postale dell'atto è avvenuta in data 30 dicembre 2006. Sostiene,infine, lai:..ill'legittimità del procedimento di fissazione dei criteri di stima e dei relativi valori venali diriferimento. Chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.La Commissione ,considerato che i terreni agricoli di cui al foglio 53, mappale 20 e mappale 42'sono stati acquistati dal ricorrente con atto per notaio Cito del 25.10.2004, registrato al 11.31657 del3 novembre 2004 e con atto, ancora per notaio Cito, del 12.09.2005, registrato i$ n. 25192 del 15settembre 2005, con documentazione agli atti. esclude tali terreni dall'assoggettamento all'l.C.1. pergli ami 7002 e 3003.Quanto alla decadenza dall’esercizio del potere impositivo per l'anno 2001, in relazione al terrenoedificatorio, la Commissione osserva che la spedizione dell'avviso di accertamento avvenuta per viapostale in data 30 dicembre 2006> ( la data di ricezione del 5 gennaio 2007 interessa soltanto aifini della proposizione del ricorso. Corte Costituzionale n. 477i2002, e 520 12002, Cassazione,sez.In.1084412003, 1253412005, 12041i2003, SS.UU. n. 32111 999) è in termini per effetto delcombinato disposto del comma I ,lettera 1) punto 3 e del comma 2 dell'art. 59 del D.Lgs. 446197,per cui. per gli anni di vigenza del regolamento il termine di decadenza è fissato entro il 5 ldicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, non operando ledisposizioni dell'art. 11, commi 1 e 2 del D.Lgs. 504192.L'eccezione in ordine alla legittimità della Deliberazione di Giunta per incompetenza dell'organoe l'ipotizzato conflitto d'interessi, dovevano essere oggetto di altra giurisdizione.Nel merito la Commissione ritiene che l'inclusione dell'area fabbricabile nell'ambito della zonaBI15 , nuclei residenziali con giardino, del Piano Regolatore Generale del Comune di Nardò, ne determina legittimamente la classificazione ed il valore venale, secondo la Deliberazione di Giunta20 giugno 2006 n. 418 e gli atti di riferimento costituiti dal rogito notaio Ferrara del 4 luglio 2003e del notaio Amò del 27 maggio 2003, richiamati nell'avviso di accertamento.La Commissione ritiene ,però, che il Comune di Nardò, nell'esercizio del potere impositivo,attribuitogli dall'art. 4,6 e 11 del D.Lgs. 30 dicembre 1992,n. 504, e dall'art. 59 del D.Lgs. 15dicembre 1997 n. 446, abbia commesso abuso di potere applicando le valutazioni scaturite dallaDeliberazione di Giunta 20 giugno 2006 h.418 agli anni precedenti, fino all’anno d’imposta 2001 , . . ., . ~ .violando il principio di irretroattività, che è Cardine del sistema giuridico:'" Ii principio della irretroattività delle leggi,sancito in via generale dall'art. 11 delle preleggi è stato specificatamente .codificato in materia tributaria dall'art. 3 della legge 27 luglio 2060,n.212 ( Statuto delContribuente), limitatamente ai profili sostanziali del rapporto tributario ed agli obblighi ,ancheformali,dalla cui violazione possano conseguire effetti negativi per il contribuente" cassazioneSez.V, sentenza 11274 del 27.08.2001, n. 8415 del 13.06.2002, n.9913 del 16.04.2008 e 9%z hSez. L con copiosa costante giurisprudenza.Pertanto la Commissione dichiara nulli gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2001,2002 é2003 oggetto del presente ricorso e condanna il Comune di Nardò al pagamento delle speseprocessuali, che si liquidano in euro xxx,OO.I La Commissione Tributaria Provinciale dichiara nulli gli avvisi di accertamento impugnati econdanna il Comune di Nardò al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro xxx'/ Lecce, 30 Settembre 2008
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