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Comunicazione dati conducente PDF Stampa E-mail
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Scritto da walter   
venerdì 20 marzo 2009
MULTA ART. 180/8° DEL CDS: inesistenza di obblighi formali ai fini della comunicazione del conducente, mancanza di ricordo, rischio di una sorta di costrizione, in capo al proprietario di una autovettura, affinchè dichiari anche falsamente dei dati al fine di evitare la sanzione pecuniaria. Le multe elevate agli automobilisti per il combinato disposto degli artt. 126 bis comma 2 e 180 comma 8 C.d.S., cui trae origine la contravvenzione compresa tra un minimo di € 343,35 e un massimo di € 1.376,55 “per aver omesso di comunicare i dati del conducente al momento della commessa violazione”, non prescrive particolarità formali per espletare l’incombenza legale. Ne consegue che anche la semplice comunicazione all’Ufficio di Polizia di “ non ricordare “ integra un comportamento ligio alla norma. Il principio espresso dal Giudice di Pace di Lecce, Dr. ELEONORA Dell’Anna, su ricorso  predisposto dall’Avv. Francesco D’AGATA che ha sancito la nullità della multa e, quindi, l’annullamento della decurtazione dei punti e la non debenza della sanzione pecuniaria, segue il ricorso di una automobilista avverso il verbale elevato ex art. 180/8 C.d.S. conseguente un originario verbale per eccesso di velocità rilevato a mezzo autovelox senza contestazione immediata. La proprietaria dell’autovettura sanzionata provava in giudizio di aver inviato al comando di Polizia Provinciale di Grosseto in cui ha sede l’organo accertatore un autocertificazione nella quale dichiarava di non essere in grado di ricordare chi fosse alla guida del veicolo al momento della presunta infrazione.A giudizio dei verbalizzanti, così facendo, sarebbe stato disatteso, senza giustificato motivo, l’obbligo normativamente previsto ovvero l’invito di fornire all’Ufficio di Polizia, entro il termine stabilito, la comunicazione dei dati del conducente al momento dell’infrazione. Accolte le doglianze della ricorrente e le motivazioni in diritto del proprio difensore, il Giudicante ha chiarito che l’operato del ricorrente non integra l’omissione prevista e sanzionata dal Codice della Strada, anzi, rappresenta un comportamento diligente, operoso e ligio alla norma.La conclusione alla quale perviene il il Giudice di Pace di Lecce bacchettando al contrario gli operatori del comando di Polizia è quella di ritenere che “ la mancanza di ricordo, soprattutto in considerazione del tempo trascorso tra la violazione e la contestazione, non può essere esclusa a priori. Diversamente ragionando vi sarebbe il rischio di una sorta di costrizione, in capo al proprietario di una autovettura, affinchè dichiari anche falsamente dei dati al fine di evitare la sanzione pecuniaria…….”    Fonte: Il componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori    Giovanni D’AGATA
Ultimo aggiornamento ( venerdì 20 marzo 2009 )
 
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